Statuto internazionale

INDUSTRIAL WORKERS OF THE WORLD

PRINCIPI GUIDA E REGOLE INTERNAZIONALI

PREAMBOLO

La classe lavoratrice e quella padronale non hanno nulla in comune. Non può esservi pace mentre la fame e la povertà regnano fra i milioni di persone che lavorano, e la minoranza che compone la classe padronale possiede tutte le ricchezze della vita.

Non potrà non esserci lotta fra queste due classi finché l’intera classe lavoratrice non si unirà per appropriarsi dei mezzi di produzione, abolire il sistema salariale e vivere in armonia con la Terra.

Noi crediamo che l’accentramento del controllo delle industrie presso un numero sempre minore di persone renda i sindacati di mestiere impotenti di fronte al potere sempre crescente della classe padronale. I sindacati di mestiere incoraggiano un clima di competizione tra gruppi di persone che lavorano nello stesso settore, favorendo così la disfatta comune nelle lotte sul lavoro. Inoltre, questi sindacati aiutano la classe padronale ad inculcare nella classe lavoratrice la falsa convinzione di avere a cuore gli stessi interessi della classe padronale.

Queste condizioni possono essere cambiate, e gli interessi della classe lavoratrice salvaguardati, solamente da un’organizzazione formata in tal modo che tutte le persone che lavorano in un dato settore industriale, o in tutti i settori industriali se necessario, smettano di lavorare non appena sia indetto uno sciopero o una serrata in un altro dipartimento. In questo modo, chi tocca una/o di noi, tocca tutte/i noi.

Al posto del motto reazionario “Un’equa paga giornaliera per un’equa giornata di lavoro”, dobbiamo inscrivere sulla nostra bandiera il rivoluzionario grido di guerra: “Abolizione del sistema salariale!”.

Eliminare il capitalismo è la missione storica della classe lavoratrice: dobbiamo organizzare l’esercito della produzione, non solo per le nostre lotte quotidiane con il sistema capitalista, ma anche per continuare la produzione nel momento in cui il capitalismo sarà abbattuto. Organizzandoci per settori industriali stiamo formando la struttura della nuova società nelle rovine di quella vecchia.

Sapendo, quindi, che questa organizzazione è assolutamente necessaria per la nostra emancipazione, ci uniamo sotto la seguente serie di principi guida e regole:

ARTICOLO I – NOME E SCOPO

Sezione 1. Questa organizzazione è denominata INDUSTRIAL WORKERS OF THE WORLD

Sezione 2. Lo scopo di questa organizzazione è portare avanti la lotta per l’emancipazione della classe lavoratrice e, attraverso le sue sezioni industriali, costruire una struttura amministrativa in grado di proseguire la produzione in seguito all’abolizione del capitalismo.

ARTICOLO II – APPARTENENZA

Sezione 1. Possono appartenere all’IWW persone salariate, salvo eccezioni previste dalle Amministrazioni Territoriali. Le Amministrazioni territoriali e i loro organi subordinati possono definire ulteriori criteri per l’idoneità all’iscrizione, purché non siano incompatibili con gli obiettivi e i principi di questo sindacato.

Sezione 2. Nessuna persona può essere esclusa dall’IWW per motivi di razza, etnia, sesso, nazionalità, cittadinanza, credo, disabilità, orientamento sessuale, o per qualsiasi altro motivo non economico che non sia in chiaro conflitto con gli obiettivi e i principi dell’IWW e la pratica della solidarietà.

Sezione 3. Nessuna persona iscritta all’IWW può essere funzionaria/o di un partito politico o di un sindacato che non richieda l’abolizione del sistema salariale, salvo in alcune circostanze straordinarie previste dalle Amministrazioni Territoriali.

Sezione 4. Tutte le persone interessate a iscriversi si impegnano a rispettare le regole dell’IWW, a studiarne diligentemente i principi e a familiarizzarsi con i suoi obiettivi. Questo obbligo deve essere chiaramente indicato su tutte le domande di adesione.

ARTICOLO III – STRUTTURA

Sezione 1. L’IWW è composto da persone salariate riunite in un’organizzazione di Amministrazioni Territoriali, Comitati Organizzativi Territoriali e gli organi costitutivi definiti dalle Amministrazioni Territoriali.

2. Amministrazioni Territoriali

Sezione 2. L’area geografica di ogni Regione è negoziata con le altre Amministrazioni Territoriali esistenti.

Sezione 3. L’Amministrazione Territoriale opera come centro di organizzazione delle attività, smistamento delle informazioni, gestione dei fondi e amministrazione all’interno della sua giurisdizione.

Sezione 4. L’Amministrazione Territoriale elegge un organo esecutivo, definisce un sistema di quote di iscrizione che non ponga nessun ostacolo economico che possa impedire l’adesione a chiunque, e fornisce materiali e risorse alle persone iscritte.

Sezione 5.

a) Le Amministrazioni Territoriali hanno il potere di emanare le norme che ritengono necessarie, purché non siano in contrasto con il presente documento. Qualsiasi norma emanata da qualsiasi organo dell’IWW che contraddica il presente documento sarà considerata nulla e non valida.

b) Le Amministrazioni Territoriali adottano il Preambolo del presente documento, nella sua esatta formulazione, o una precisa traduzione nella lingua o nelle lingue locali della regione.

Sezione 6.

a) Le persone iscritte seguono le norme dell’Amministrazione Territoriale in cui risiedono e/o lavorano.

b) Le persone iscritte che risiedono al di fuori della giurisdizione di un’Amministrazione Territoriale o di un Comitato Organizzativo Territoriale possono affiliarsi all’Amministrazione Territoriale o al Comitato Organizzativo Territoriale più vicine.

c) Le persone possono affiliarsi a un’Amministrazione Territoriale o a un Comitato Organizzativo Territoriale di loro scelta previa approvazione degli organi esecutivi dell’Amministrazione Territoriale più vicina e dell’Amministrazione Territoriale scelta.

Sezione 7. Le Amministrazioni Territoriali vengono riconosciute dalle altre Amministrazioni Territoriali previa verifica dei seguenti criteri da parte di altre due Amministrazioni Territoriali esistenti:

a) un organo direttivo esecutivo, eletto democraticamente dalle persone iscritte, incaricato di gestire e amministrare la regione

(b) un sistema territoriale di partecipazione al voto

c) un sistema di riscossione delle quote di iscrizione

d) una serie di norme ufficiali

(e) un bollettino organizzativo interno o altro metodo di discussione interna accessibile per garantire la pratica democratica e la trasparenza organizzativa

(f) un sistema di collegamento con le altre Amministrazioni Territoriali, per facilitare la comunicazione e il coordinamento delle attività

(g) 200 persone iscritte in regola

Sezione 8. L’Amministrazione Territoriale pubblica il proprio regolamento o costituzione e le distribuisce a tutte le persone iscritte.

Sezione 9.

a) Le persone iscritte possono liberamente scambiare iscrizione ad altre Amministrazioni Territoriali. Ogni Amministrazione Territoriale è tenuta ad accettare persone iscritte provenienti da un’altra Amministrazione Territoriale.

b) Ogni Amministrazione Territoriale emana norme che regolano la registrazione dei trasferimenti di persone iscritte tra le Amministrazioni Territoriali.

Sezione 10. Le Amministrazioni Territoriali si sostengono reciprocamente e solidalmente su richiesta, compatibilmente con le loro rispettive risorse e circostanze.

Articolo 11. Nel caso in cui il numero di persone iscritte a un’Amministrazione Territoriale scenda al di sotto di 50, o se i criteri A-F elencati nell’articolo III, paragrafo 7, non siano più soddisfatti, come stabilito dalla stessa Amministrazione Territoriale o dagli organi esecutivi di altre due Amministrazioni Territoriali, l’Amministrazione Territoriale inadempiente ritorna automaticamente a essere un Comitato Organizzativo Territoriale sotto la giurisdizione dell’Amministrazione Territoriale più vicina.

Art. 12. Nel caso in cui un’Amministrazione Territoriale scelga di sciogliersi invece di tornare a essere un Comitato Organizzativo Territoriale, i fondi esistenti saranno liquidati e divisi in parti uguali tra le restanti Amministrazioni Territoriali. L’Amministrazione Territoriale più vicina è responsabile della supervisione di questo processo.

Comitati Organizzativi Territoriali

Sezione 13. I Comitati Organizzativi Territoriali sono sezioni territoriali subordinate dell’IWW che non hanno ancora soddisfatto i criteri per diventare Amministrazione Territoriale.

Sezione 14.

a) 10 o più persone di un’Amministrazione Territoriale possono presentare una domanda formale all’esecutivo dell’Amministrazione Territoriale più vicina per formare un Comitato Organizzativo Territoriale.

(b) In caso di incertezza o di controversia su quale sia l’Amministrazione Territoriale più vicina, l’Amministrazione Territoriale che ha ricevuto per prima la petizione è competente fino a quando la giurisdizione non sarà chiarita.

Sezione 15. Un Comitato Organizzativo Territoriale può affiliarsi ad un’Amministrazione Territoriale di sua scelta, previa approvazione degli organi esecutivi dell’Amministrazione Territoriale più vicina e dell’Amministrazione Territoriale scelta dal Comitato Organizzativo Territoriale.

Sezione 16.

(a) I Comitati Organizzativi Territoriali possono eleggere persone per ruoli di responsabilità, stabilire un proprio sistema di quote di iscrizione purché non ponga nessuna barriera economica che impedisca a qualsiasi persona di aderire, e produrre materiale nella lingua o nelle lingue locali.

(b) L’assistenza fornita ai singoli Comitati Organizzativi Territoriali e le eventuali quote pro capite saranno negoziate tra il Comitato Organizzativo Territoriale e l’Amministrazione Territoriale con giurisdizione.

Sezione 17. Tutti i Comitati Organizzativi Territoriali dovranno stabilire un metodo di discussione interna accessibile a tutte le persone iscritte all’interno di quel Comitato Organizzativo Territoriale.

Sezione 18.

a) L’Amministrazione Territoriale con giurisdizione fornisce una relazione mensile al Comitato Organizzativo Territoriale.

b) Il Comitato Organizzativo Territoriale fornisce una relazione all’Amministrazione Territoriale a scadenza regolare, che sarà stabilita dall’Amministrazione Territoriale.

Sezioni industriali

Sezione 19. Le Amministrazioni Territoriali adottano regole e politiche per l’organizzazione delle sezioni su base industriale, piuttosto che di mestiere o località. Le sezioni industriali sono composte persone che lavorano in una determinata industria e si organizzano in base alle esigenze particolari di quella specifica industria.

ARTICOLO IV – DEMOCRAZIA SINDACALE

Sezione 1. 1. Al fine di preservare la prassi democratica e impedire il controllo da parte di una gerarchia sugli affari sindacali interni, tutte le Amministrazioni Territoriali adottano norme per garantire quanto segue: le persone iscritte in uno stesso luogo di lavoro hanno il diritto esclusivo di impegnarsi collettivamente nel processo decisionale relativo al loro luogo di lavoro.

Tutte le persone iscritte all’IWW che non sono attualmente in carichi di responsabilità nella loro Amministrazione Territoriale avranno uguale diritto ad accedere alle procedure decisionali, in base ai loro interessi.

Per tutti i ruoli di responsabilità all’interno delle Amministrazioni esistono limiti precisi per la durata delle cariche.

Tutte le persone che svolgono ruoli di responsabilità possono essere soggette a procedure di richiamo, accessibili alle persone iscritte che rappresentano.

Il compenso per le persone che svolgono ruoli di responsabilità e per dipendenti dell’IWW, inclusi benefici relativi alla carica, non può superare il salario più alto delle persone iscritte a quell’Amministrazione.

Nessuna persona iscritta può chiedere un colloquio privato con un datore di lavoro in caso di sciopero o durante delle trattative contrattuali.

ARTICOLO V – QUOTE

Sezione 1.

a) Le Amministrazioni Territoriali hanno il diritto di fissare autonomamente le proprie quote di iscrizione e relativi accertamenti.

b) Le quote per le persone iscritte nelle regioni che non dispongono di un’Amministrazione Territoriale o di un Comitato Organizzativo Territoriale sono fissate, in valuta locale, dall’Amministrazione Territoriale più vicina, previa consultazione con le regioni in questione.

ARTICOLO VI – ACCORDI

Sezione 1. Nessun nuovo accordo stipulato da qualsiasi componente dell’IWW può prevedere quanto segue:

– Gestione delle quote di iscrizione da parte del datore di lavoro.

– Obbligo per le persone iscritte a svolgere un qualsiasi lavoro che possa contribuire all’interruzione di uno sciopero.

– Divieto alle persone iscritte di intraprendere un’interruzione del lavoro di qualsiasi tipo.

ARTICOLO VII – ETICHETTA UNIVERSALE

Sezione 1.

(a) È prevista un’etichetta o emblema universale per l’intera organizzazione. Questa deve essere di colore cremisi e sempre uguale nel design.

b) L’uso dell’etichetta o emblema universale non è mai delegato ai datori di lavoro, ma è interamente di competenza della nostra organizzazione.

ARTICOLO VIII – ALLEANZE POLITICHE

Sezione 1. L’IWW rifiuta ogni alleanza, diretta o indiretta, con partiti politici o sette anti-politiche e declina ogni responsabilità per qualsiasi opinione o atto individuale che possa essere in conflitto con questi principi.

ARTICOLO IX – PERSONE ISCRITTE ESPULSE

Sezione 1. Ogni persona previamente iscritta espulsa da qualsiasi Amministrazione Territoriale o Comitato Organizzativo Territoriale sarà espulsa dall’intera organizzazione.

ARTICOLO X – ORGANI INTERNAZIONALI

Sezione 1. Le Amministrazioni Territoriali sono tenute a organizzare il lavoro nelle aree seguenti per evitare che il lavoro venga replicato:

– Coordinamento della solidarietà internazionale tra tutte le amministrazioni, sezioni e organismi dell’IWW (fatte salve le disposizioni dell’articolo X, sezione 5)

– Coordinamento dei lavori di traduzione

– Coordinamento della produzione e distribuzione di letteratura e accessori

– Coordinamento della manutenzione e dei lavori informatici

– Coordinamento di tutti gli organi territoriali che lavorano su questioni specifiche di razza, etnia, genere, orientamento sessuale, disabilità e altre aree di oppressione.

Sezione 2. Le persone iscritte possono creare nuove strutture per organizzarsi al di là dei confini territoriali, se necessario, a condizione che a nessun organo interterritoriale venga concessa l’autorità su nessuna Amministrazione Territoriale. Qualsiasi forma di organizzazione interterritoriale di questo tipo richiederà le proprie regole, politiche e procedure in linea con il quadro organizzativo globale dell’IWW.

Sezione 3. Le Sezioni Industriali stabiliscono linee di comunicazione dirette internazionali e si adoperano costantemente per una maggiore cooperazione e solidarietà, fino alla formazione di Sezioni Industriali interterritoriali.

Sezione 4.

a) Ogni Amministrazione Territoriale o Comitato Organizzativo Territoriale può inviare rappresentanti a conferenze territoriali o altri incontri di altre Amministrazioni Territoriali.

b) Queste/i rappresentanti hanno voce in capitolo, ma non hanno diritto di voto.

c) Le Amministrazioni Territoriali conservano il diritto di fissare un limite massimo al numero di visite da parte di rappresentanti esterne/i.

Sezione 5.

a) L’IWW prende azioni concrete per estendere la solidarietà alla classe lavoratrice in tutto il mondo.

b) Ogni Amministrazione Territoriale può creare organismi e/o ruoli specifici per gestire il lavoro di solidarietà internazionale. Queste/i organismi e/o persone non possono rilasciare dichiarazioni o intraprendere azioni per conto dell’IWW nel suo complesso, ma possono farlo per conto della propria Amministrazione Territoriale, secondo le regole e le politiche di quella Amministrazione Territoriale.

(c) Organismi e persone in questi ruoli specifici devono fare un ragionevole sforzo per coordinare il loro lavoro con organismi e persone in ruoli nelle altre Amministrazioni Territoriali che svolgono le stesse attività di solidarietà internazionale.

ARTICOLO XI – CONFERENZA INTERNAZIONALE

Sezione 1. Una conferenza internazionale può essere convocata dagli organi esecutivi di almeno un terzo delle Amministrazioni Territoriali, ma non meno di due (2).

Sezione 2. Le conferenze internazionali non possono essere convocate più spesso di ogni tre anni.

Sezione 3. La conferenza non può avere il potere di fare più di quanto segue:

-Facilitare la comunicazione tra le regioni

– Risolvere controversie giurisdizionali che non possono essere altrimenti negoziate

-Assicurare il rispetto dei principi del Preambolo e delle regole del presente documento.

-Proporre emendamenti al presente documento; tuttavia, gli emendamenti proposti devono essere sottoposti direttamente al referendum generale in ogni Amministrazione Territoriale secondo le regole e il calendario di ogni Amministrazione Territoriale, ma non prima di novanta giorni dopo l’aggiornamento definitivo della conferenza.

-Ordinare i reclami presentati ai sensi dell’articolo XII, paragrafo 3, lettera e).

Sezione 4. Ad ogni Amministrazione Territoriale sono assegnati tre delegate/i alla conferenza, con un solo voto a testa. Le Amministrazioni sono incoraggiate a rappresentare la diversità dei punti di vista delle loro adesioni.

ARTICOLO XII – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Sezione 1.

a) In caso di accusa o reclamo tra persone iscritte di regioni diverse, il processo di risoluzione della controversia è disciplinato secondo le norme dell’Amministrazione Territoriale di appartenenza della persona accusata.

(b) Queste controversie non possono essere deferite o appellate alla conferenza internazionale.

Sezione 2.

(a) Qualora un’Amministrazione Territoriale contesti le azioni o le politiche di un’altra Amministrazione Territoriale in quanto in conflitto con il presente documento o con i principi fondamen dell’IWW, può essere costituito un comitato di conciliazione internazionale temporaneo, composto da cinque persone iscritte, formate alla mediazione, provenienti da regioni non incluse nella controversia, come concordato dalle parti in causa.

b) Il comitato di conciliazione internazionale ricorre alla mediazione per risolvere la controversia, ma non emette alcuna decisione vincolante al riguardo.

(c) I costi della mediazione sono ripartiti equamente tra tutte le parti.

(d) Se il comitato di conciliazione internazionale non è in grado di risolvere la controversia attraverso la mediazione, il comitato è sciolto dopo aver compilato una sintesi dei risultati

e) Le parti possono quindi sottoporre la questione alla conferenza internazionale, che ha l’autorità finale di condurre un’audizione ed emettere una decisione vincolante.

Sezione 3.

a) Nel caso in cui tutte le Amministrazioni Territoriali siano parte della controversia, può essere costituito un comitato di conciliazione internazionale temporaneo, composto da un numero uguale di rappresentanti di tutte le regioni, più una o due persone indipendenti ed esterne all’IWW per facilitare la mediazione.

b) I costi della mediazione sono ripartiti equamente tra tutte le parti.

(c) Se il comitato di conciliazione internazionale non è in grado di risolvere la controversia attraverso la mediazione, il Comitato è sciolto e le persone esterne nel ruolo di mediazione compilano una sintesi dei risultati.

(d) La controversia non può essere appellata a nessun altro organo dell’IWW per la risoluzione, ma le persone esterne nel ruolo di mediazione devono inviare il rapporto a ciascuna Amministrazione Territoriale per l’esame.

ARTICOLO XIII – EMENDAMENTI

Sezione 1. 1. Le Amministrazioni Territoriali e i Comitati Organizzativi Territoriali possono scegliere una persona delegata in un Comitato Internazionale Permanente per le Riforme. Questo comitato è responsabile del coordinamento del processo per tutti gli emendamenti al presente documento.

Sezione 2. Per poter essere presentato inizialmente dal Comitato Internazionale per le Riforme, un emendamento deve essere proposto da un’Amministrazione Territoriale, attraverso il suo organo esecutivo, la sua convenzione o tramite referendum.

Sezione 3. L’Amministrazione Territoriale che propone l’emendamento è responsabile della traduzione dell’emendamento nella lingua o nelle lingue delle altre regioni.

Sezione 4. Il testo dell’emendamento deve includere il testo dell’emendamento proposto, indicando chiaramente la parte o le parti del presente documento da modificare, indicando le lingue esistenti che devono essere cancellate o sostituite. I nuovi articoli o sezioni proposti sono identificate come .

Sezione 5. Il Comitato Internazionale per le Riforme sarà responsabile della presentazione dell’emendamento proposto a tutte le Amministrazioni Territoriali, che distribuiranno l’emendamento nella propria lingua.

Sezione 6. Tutte le Amministrazioni Territoriali avranno 180 giorni di tempo dal giorno in cui la loro Amministrazione Territoriale ha ricevuto l’emendamento per presentare le modifiche proposte all’emendamento al Comitato Internazionale di Riforma, a quel punto il Comitato Internazionale di Riforma inoltrerà tutte le modifiche proposte all’Amministrazione Territoriale che ha proposto l’emendamento iniziale.

Sezione 7. L’Amministrazione Territoriale che ha proposto l’emendamento iniziale, può quindi adottare il testo finale dell’emendamento, con decisione della propria convenzione o mediante referendum, e sottoporlo al Comitato Internazionale di Riforma, che invierà l’emendamento a tutte le Amministrazioni Territoriali.

Sezione 8. L’emendamento viene votato da tutte le Amministrazioni Territoriali, tramite referendum, secondo le regole e il calendario di ogni Amministrazione Territoriale, ma non prima di 90 giorni dal ricevimento della lingua dell’emendamento finale.

Art. 9. Il Comitato Internazionale di Riforma è responsabile della raccolta dei risultati dei referendum, della pubblicazione del risultato di ogni singolo referendum e del risultato cumulativo di tutte le votazioni, e dell’esecuzione delle modifiche applicabili al presente documento.

Sezione 10. Per l’approvazione di un emendamento è necessaria la maggioranza di due terzi del totale dei voti espressi.

Sezione 11. Se il testo finale di un emendamento non viene adottato dall’Amministrazione Territoriale che propone l’emendamento entro tre anni dalla data in cui è stato presentato per la prima volta al Comitato Internazionale di Riforma, sarà considerato scaduto.

Sezione 12. Il Comitato Internazionale di Riforma ha il potere di inviare gli emendamenti direttamente al referendum, per un massimo di tre anni dopo l’adozione del presente documento; a questo punto, la presente sezione è soppressa.

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